-: Ott 19, 2018 / imovilli

Guerra dei marchi, Gucci e Ferragamo vincono in Cassazione contro i falsi

Più tutela ai marchi forti dell’alta moda che devono difendersi dagli attacchi sempre più frequenti di produttori di falsi. Lo ha deciso la Corte di cassazione, accogliendo un ricorso di Gucci – contro il cinese Zhou Shaolin titolare della pelletteria «Lorenzo» – e uno di Ferragamo contro «Val Vibrata» e «Ripani».
Piena tutela è stata riconosciuta al marchio Gucci, qualificabile come «forte» e «rinomato», contro le contraffazioni ma anche soltanto nei confronti di prodotti ispirati «palesemente» alla nota griffe. La Corte di cassazione, con la sentenza 26000, ha così accolto, con rinvio, il ricorso della casa di alta moda contro una ditta di pelletteria cinese che aveva registrato al posto delle due “G”, contrapposte in senso convergente, due “C”, contrapposte in senso divergente. Per la Corte di appello di Firenze ciò non era sufficiente ad integrare la contraffazione.

Il secondo marchio, spiegava la decisione di merito, «pur evocando sfacciatamente il simbolo della Gucci, ne richiamava le fattezze impiegando lettere diverse e con un’impronta generale non graficamente sovrapponibile, con varianti che non potevano sfuggire ai clienti della rinomata casa». Per cui «i prodotti dello Shaolin, non comparabili per qualità, non erano intesi a proporsi come “Gucci”, ma “tipo Gucci”, sfruttando la celebrità altrui, in tal modo esaltandola e non già svilendola».
Un ragionamento bocciato dalla Cassazione secondo cui la Corte territoriale «laddove sembra valorizzare l’intento evocativo della celebre casa “Gucci” perseguito dallo Shaolin con i suoi prodotti di pelletteria definiti “alla maniera di…”, trascura di valutare se ricorra il “nesso”» e «decisamente oblitera che più l’evocazione del marchio anteriore ad opera del marchio posteriore è immediata e forte, più aumenta il rischio che l’uso attuale o futuro del marchio posteriore tragga un vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio». Senza procedere alla concreta disamina delle «tre possibili violazioni», e cioè il pregiudizio del carattere distintivo, della notorietà e infine il vantaggio indebitamente ricevuto.

Anche Ferragamo è riconosciuto come un «marchio forte» e «rinomato», e dunque va tutelato sia nei confronti di prodotti simili, capaci di ingenerare confusione nel consumatore, sia dal «parassitismo» integrato da chi guadagni sfruttando l’immagine della griffe. La Corte di cassazione, sentenza n. 26001, ha accolto, con rinvio, il ricorso della maison fiorentina nei confronti di “Ripani italiana pelletteria” che aveva utilizzato come giunto tra la tracolla e la borsa un gancio che riproduceva la lettera “omega”, registrata come marchio tridimensionale cosiddetto “Gancini” da Ferragamo.
La Corte di appello di Milano, dunque, ora dovrà pronunciarsi nuovamente valutando se ricorrono «i presupposti concernenti la tutela del marchio rinomato e del “nesso”, cioè di un certo grado di somiglianza tra il marchio ed il segno, a causa del quale il pubblico interessato mette o può mettere in relazione il segno ed il marchio, stabilendo appunto un collegamento tra gli stessi quand’anche non confondendoli, a cui va ricollegata l’applicazione della tutela del marchio rinomato». «E dovrà, quindi, accertare – sulla base delle prove prodotte da titolare del marchio che si ritiene pregiudicato – se nel caso specifico ricorra almeno una delle violazioni sanzionate, e cioè un pregiudizio alla distintività, ovvero un pregiudizio della rinomanza e notorietà del marchio, ovvero se vi sia stato il conseguimento, anche potenziale, di un indebito vantaggio connesso all’illegittimo uso del marchio posteriore, avuto sempre riguardo al pubblico di riferimento».

 

[Fonte: www.ilsole24ore.com]

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